Il caso legale: Pavimento bagnato davanti al negozio

Alzi la mano chi non ha mai dovuto fare uno slalom o addirittura un bel salto per evitare di bagnarsi i piedi perché il titolare di un negozio aveva inondato il pavimento con l’acqua e il detersivo.
UNA SENTENZA DELLA CASSAZIONE
Una donna è caduta sul marciapiede, a causa di un liquido scivoloso (acqua contenente un detergente), utilizzato dalla persona che, su incarico del titolare, si stava occupando della pulizia dell’area di fronte al negozio.
I giudici hanno considerato legittima la pretesa di una richiesta di risarcimento del danno subito dalla donna nei confronti del responsabile dell’esercizio commerciale 
Nella sentenza la Suprema Corte ha precisato che sussiste la responsabilità del titolare o del gestore dell’esercizio non solo nel caso in cui ad occuparsi della pulizia della strada o del negozio sia il titolare stesso o un suo dipendente, ma anche quando si tratta di una persona da lui incaricata ad eseguire il lavoro (riferimento all’art. 2049 del codice civile).
COME SI DEVE COMPORTARE IL PEDONE?
La legge richiede che anche il pedone debba essere diligente e fare attenzione alla situazione dei luoghi.
Pertanto, solo se l’insidia non è facilmente visibile si può chiedere un risarcimento per i danni subiti a causa di una caduta. Chi subisce il danno deve infatti necessariamente provare lo stato e il luogo dell’accaduto e provare l’oggettiva situazione di pericolosità tale da rendere inevitabile il verificarsi del sinistro
A VOLTE BASTA METTERE UN CARTELLO
La presenza dell’acqua sul pavimento è solitamente una situazione di rischio facile da rilevare e da percepire, anche ad occhio nudo. Tuttavia il passante potrebbe anche non accorgersi.
Per questa ragione il titolare dell’esercizio commerciale dovrebbe sempre avvertire le persone, in modo efficace, del pericolo in corso:
BASTA UN SEMPLICE CARTELLO SUL SUOLO BAGNATO!
IL RISCHIO DI DOVER RISPONDERE DI UN REATO 

La cautela non è mai troppa, anche perché non sempre l’incidente si risolve con un risarcimento del danno che, nel caso il negoziante fosse assicurato con una copertura di RC, potrebbe rimanere a carico dell’Assicuratore dell’esercizio.

Nel malaugurato caso in cui il danneggiato sporgesse querela, il titolare del negozio o dell’ufficio si troverebbe a rispondere anche del reato di “lesioni personali colpose” (art. 590 del Codice Penale).

In casi come questi avere a disposizione il supporto di una polizza di tutela legale è sicuramente di grande aiuto per il commerciante ed il professionista, soprattutto nel caso in cui il danneggiato non avesse alcuna intenzione di ritirare la querela!

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